REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1978, N. 78 INTERVENTI
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
FINALITÀ DELLA LEGGE.
ART.
1
La Regione e gli enti indicati nella presente
legge promuovono e programmano, nell'ambito delle
rispettive competenze, interventi che finanziano
le strutture e i servizi resi agli studenti, anche
se adulti, al fine di concorrere a rendere effettivo
il diritto allo studio e di perseguire le seguenti
finalità:
- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimovendo
in particolare gli ostacoli di ordine economico
e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo
scolastico;
- la prioritaria estensione della scuola materna
statale e a tempo pieno.
Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la
Regione persegue la gestione sociale della scuola,
mediante l'attribuzione delle forme di intervento,
previste dalla presente legge, alle componenti
sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.
DESTINATARI.
ART. 2
I servizi e gli interventi di cui alla presente
legge, sono destinati e ripartiti, in corrispondente
eguale misura pro-capite, agli alunni delle scuole
ed istituti statali o autorizzati al rilascio
di titoli di studio riconosciuti dallo stato ed
agli alunni delle scuole materne statali e non
statali, purché ammessi gratuitamente a
beneficiare di tali servizi ed interventi.
FORME DI INTERVENTO.
ART. 3
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616
del 1977 in materia di diritto allo studio, attuano,
in forma singola od associata, le seguenti forme
di intervento in favore degli alunni frequentanti
scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche
se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate:
a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli
alunni frequentanti le scuole materne ed elementari,
nonché degli alunni in disagiate condizioni
economiche delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti
di trasporto con mezzi in proprietà, in
uso o appalto ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi
totali o parziali delle spese di viaggio o in
altre facilitazioni o provvidenze.
All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti
i consigli di istituto interessati, l'uso di automezzi
in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare
ed economicizzare il servizio.
Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione
del trasporto in modo da favorire una distribuzione
delle sedi scolastiche nel territorio ed il superamento
delle pluriclassi per assicurare una maggiore
efficacia del processo educativo;
b) assicurazione degli alunni delle scuole materne
ed elementari per eventuali infortuni connessi
alle attività scolastiche e parascolastiche;
c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi
sostitutivi per gli alunni che frequentano le
scuole materne e le scuole elementari e medie
ove si effettuano corsi di sostegno, di recupero
o doposcuola o di attività scolastiche
integrative;
d) mensa scolastica e materiale didattico per
gli alunni che frequentano le scuole elementari
e medie che effettuano la sperimentazione del
tempo pieno autorizzata nei modi di legge;
e) interventi di assistenza medico-psichica e
per minorati psicofisici ed invalidi;
f) assegnazione di contributi per l'acquisto di
libri e pubblicazioni di uso collettivo per le
biblioteche di classe e di istituto, nonché
di libri di testo di uso individuale per gli allievi
che frequentano le scuole dell'obbligo in condizioni
di particolare disagio economico.
Il contributo per l'acquisto di libri di testo
di uso individuale, di cui al comma precedente,
non può essere superiore al cinquanta per
cento della spesa e viene determinato con i criteri
di cui al successivo art.5;
g) istituzione di servizi di mense scolastiche
o di servizi sostitutivi convenzionati in favore
degli alunni in disagiate condizioni economiche
degli istituti secondari di secondo grado che
si trovino in condizioni di difficoltà,
per il rientro nella propria abitazione, in ragione
della distanza o degli orari scolastici;
h) interventi per:
1) posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali statali;
2) posti semigratuiti in istituti convenzionati
per gli alunni delle scuole secondarie di secondo
grado;
3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti
nazionali.
Tale intervento è riservato agli studenti
in disagiate condizioni economiche tenendo conto
del merito, della capacità e della distanza
della sede della scuola da quella dell'abituale
residenza, purché non usufruiscano di altra
analoga provvidenza da parte della Regione.
L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti
per la prima volta alla classe che frequentano,
è annualmente regolamentato, ai sensi del
comma precedente e con i criteri di cui al successivo
art.5, dall'amministrazione comunale territorialmente
competente.
La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti
per gli anni successivi è determinata con
i criteri e modalità di cui ai commi precedenti.
Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti
in virtù di leggi regionali, non potranno
beneficiare di altri interventi previsti dalla
presente legge;
i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano
corsi statali sperimentali di scuola media e di
alunni che frequentano i corsi statali di educazione
popolare.
Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione
dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico,
scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso
spese di viaggio per gli studenti lavoratori che,
per la frequenza dei corsi di scuola media, si
servono di mezzi pubblici;
l) fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari;
m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività
integrative scolastiche a favore degli alunni
delle scuole elementari statali.
Della mensa scolastica, di cui alle precedenti
lettere c) e d), può usufruire anche il
personale preposto all'assistenza e sorveglianza
degli alunni durante il suo svolgimento, purché
concorra al costo del servizio.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere
a), b) e g), da attuare in favore degli alunni
delle scuole ed istituti statali, sono effettuati
mediante il concorso finanziario da parte degli
studenti tenendo conto delle loro condizioni economiche
e, per quelli delle scuole secondarie, anche delle
loro capacità e meriti scolastici.
ART. 4
I Comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle
funzioni loro attribuite, garantiscono la gestione
sociale della scuola, tenuto conto, nel quadro
delle finalità stabilite dalla presente
legge, delle esigenze prospettate dagli organi
collegiali della scuola, quali i distretti scolastici,
i consigli di circolo e di istituto e degli enti
gestori, ai quali ultimi può anche essere
affidata l'attuazione di determinate forme di
intervento.
COMPITI DEI COMUNI.
ART. 5
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite
nel quadro dei criteri e modalità stabiliti
dalla presente legge e dal piano annuale regionale.
In particolare:
a) deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di
ogni anno, alla Giunta regionale, il programma
ed il piano degli interventi da realizzare nell'anno
solare successivo, sulla scorta delle esigenze
prospettate dagli organi collegiali scolastici
e dagli enti gestori.
Nel programma, oltre alle finalità ed agli
obiettivi che l'ente si prefigge di attuare, debbono
essere chiaramente indicati, per tipi di scuola:
1) le forme di intervento da effettuare ed i modi
di realizzazione delle stesse;
2) il numero degli alunni che frequenteranno,
in base alle iscrizioni effettuate, le scuole
ubicate nel territorio di competenza del Comune;
3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione
dei benefici distinti per tipo di intervento,
tenuto conto delle condizioni socioeconomiche
e dei requisiti di cui al precedente art.3.
Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno
di appositi attestati, da allegare al piano stesso,
rilasciati dalle locali autorità scolastiche
e dagli enti gestori, contenenti i dati di cui
ai precedenti punti 2) e 3).
b) determinano, sentiti gli organi collegiali
della scuola e gli enti gestori, i criteri e le
modalità per l'ammissione alle varie forme
di intervento definendo altresì le richieste
condizioni di
disagio economico e stabilendo la partecipazione
al costo dei servizi da parte degli alunni di
condizioni economiche più abbienti.
c) attuano una ricomposizione organica del piano
e realizzano una adeguata articolazione degli
interventi specificando, nell'ambito dei programmi
e dei finanziamenti approvati dalla Regione, la
priorità delle forme di intervento e i
fondi da destinare alle diverse forme di assistenza
integrandoli, se del caso, con interventi aggiuntivi
ed integrativi a carico dei propri bilanci.
d) emanano direttive per realizzare una migliore
funzionalità dei servizi ed assicurare
la più ampia partecipazione alla fruizione
degli stessi.
e) trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio,
alla Giunta regionale una relazione sulle attività
svolte nell'anno precedente con allegati prospetti
di informazione statistica sui risultati raggiunti
nell'esercizio delle funzioni attribuite proprie
e di quelle relative agli enti preposti alla gestione
delle singole materie.
Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione
un prospetto riassuntivo delle spese sostenute
in ordine ai contributi ricevuti.
PIANO ANNUALE REGIONALE.
ART. 6
La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti,
ai sensi del precedente articolo e delle domande
pervenute per i fini di cui al successivo art.8,
elabora il piano annuale regionale per l'attuazione
del diritto allo studio e lo sottopone alla approvazione
del Consiglio regionale.
Il piano di cui al comma precedente indica le
finalità da raggiungere e la ripartizione
dei fondi da assegnare, sulla base delle disponibilità
finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali,
per la realizzazione degli interventi programmati.
La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano
annuale, comunica agli enti interessati, entro
la fine di ogni anno, la misura dei contributi
per l'attuazione degli interventi disposti per
l'anno solare successivo, in modo da consentire
la ricomposizione organica dei piani annuali di
cui all'art.5 e la programmazione dei loro interventi
aggiuntivi ed integrativi anche per i fini di
cui al successivo art.8.
FORME DI INTERVENTO ATTUATE DALLA REGIONE.
ART. 7
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
attua le seguenti forme di intervento mediante
erogazione di contributi a favore:
a) dei Comuni e loro consorzi per l'acquisto di
scuolabus;
b) delle opere universitarie.
ACQUISTO SCUOLABUS.
ART. 8
La Regione, al fine di agevolare la attuazione
del trasporto gratuito degli alunni di cui al
precedente art.3, può concedere ai Comuni,
o loro consorzi, contributi in conto capitale
per l'acquisto di scuolabus.
Gli enti interessati devono presentare domanda
al Presidente della Giunta regionale entro il
30 giugno di ogni anno.
Alla domanda vanno allegati:
a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo,
dalla quale si evinca il costo complessivo e le
caratteristiche del mezzo da acquistare, l'impegno
a carico del bilancio comunale della spesa eccedente
l'eventuale contributo regionale;
b) carta topografica della zona con l'indicazione
dell'itinerario che lo scuolabus dovrebbe percorrere;
c) relazione illustrativa contenente l'indicazione
del numero di scuolabus già in possesso
dell'ente, del numero degli alunni da trasportare
e delle rispettive località di provenienza
ed ogni altro elemento di valutazione atto ad
acclarare l'effettiva necessità dell'uso
dell'automezzo.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
e nei limiti dei fondi annualmente individuati
nel piano di cui al precedente art.6, approva
i criteri di ripartizione, indica gli enti assegnatari,
determina la percentuale di cui al comma precedente
e quantifica l'importo dei contributi da assegnare
a ciascun ente.
INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE UNIVERSITARIE.
ART. 9
Con successivi atti, da adottare in attuazione
della emananda normativa statale prevista dall'art.44,
terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
saranno disciplinati gli interventi della Regione
in materia di diritto allo studio degli studenti
universitari.
NORME GENERALI.
ART. 10
La Giunta regionale verifica l'attuazione delle
finalità della presente legge e provvede
alla vigilanza in ordine alla realizzazione degli
interventi da effettuare in aderenza agli indirizzi
sopra fissati.
Il componente la Giunta preposto al settore diritto
allo studio è autorizzato ad adibire il
personale del settore medesimo alle funzioni di
vigilanza di cui al comma precedente.
ART. 11
I contributi versati da altri enti, associazioni
e persone fisiche debbono intendersi integrativi
delle somme stanziate con la presente legge.
I fondi accreditati per il conseguimento delle
finalità della presente legge, non possono
essere in alcun caso distratti dagli scopi per
i quali sono stati erogati.
ART. 12
Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate
né impegnate dai Comuni sono computate
per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle
spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle
spettanti agli altri enti nella ripartizione dei
fondi stanziati.
ART. 13
I Comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi
previsti dalla presente legge, trasmettono annualmente
agli organi di controllo di cui alla L.R. 14 agosto
1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto
finanziario delle spese sostenute.
NORME TRANSITORIE.
ART. 14
Nella prima applicazione della presente legge,
i piani e le domande previsti dai precedenti articoli
debbono essere inviati alla Giunta regionale entro
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e
debbono essere riferiti al periodo dal 1 gennaio
al 31 dicembre 1979.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, sulla base dei piani e
delle domande di cui al comma precedente e nei
limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio
pluriennale provvede, con il piano annuale regionale
previsto dal precedente articolo 6, a ripartire
ed assegnare agli enti interessati, i contributi
relativi allo anno solare 1979.
ART. 15
Per gli interventi relativi all'attuazione del
diritto allo studio per il periodo 1° settembre
- 31 dicembre 1978 sono prorogate le leggi regionali
n. 18 del 2 aprile 1978 e n. 30 del 21 giugno
1978.
I fondi disponibili nel bilancio regionale per
l'esercizio 1978 oltre quelli trasferiti ai Comuni
ai sensi dell'art.7 della L.R. 21 giugno 1978,
n. 29 e dell'art.4 della L.R. 21 giugno 1978,
n. 30 sono ripartiti e assegnati dalla Giunta
regionale, tenendo conto, nei limiti delle forme
d'intervento attuate nell'anno scolastico 1977-1978
anche delle istituzioni di nuove classi, corsi
o tipi di scuola, per:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali
di cui al comma precedente;
b) la concessione di contributi per l'acquisto
di scuolabus da assegnare con le modalità
previste dai commi 2, 3 e 4 del precedente art.8;
c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio
agli alunni della scuola secondaria di secondo
grado in disagiate condizioni economiche, che
frequentano scuole situate nel territorio regionale.
La competenza di tale intervento spetta ai Comuni
di residenza degli alunni limitatamente al periodo
ottobre-dicembre 1978.
Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione
di contributi relativi alle forme di intervento
di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo,
sono ripartiti tra tutti i Comuni della Regione
in rapporto diretto alle somme assegnate per i
singoli interventi nel periodo aprile-giugno 1978.
Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei
Comuni di cui al precedente articolo 5 possono
contemplare, unitamente alle forme di intervento
già attuate per il periodo settembre-dicembre
1978, le altre forme di intervento previste dalla
presente legge.
ART. 16
La Giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno
1978, provvede all'erogazione di contributi in
favore dell'ente le scuole per i contadini, per
la gestione di scuole materne, nei limiti di lire
9.600.000.
I contributi di cui al comma precedente vengono
assegnati in ragione di 1/8 per ciascuna delle
otto sezioni di scuola materna, ubicate nel territorio
regionale, che nel semestre gennaio-giugno 1978
hanno effettivamente funzionato.
NORME FINANZIARIE
ART. 17
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.16
della presente legge, valutato in lire 9.600.000
per il periodo gennaio-giugno 1978, si provvede
introducendo nello stato di previsione del bilancio
1978 le seguenti variazioni:
- Cap. 1565 "Interventi transitori per assicurare
il diritto allo studio, ecc."
- in diminuzione per competenza e per cassa lire
9.600.000;
- Cap. 251 "Sussidio alla fondazione scolastica,
le scuole per i contadini, ecc."
- in aumento per competenza e per cassa lire 9.600.000.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.15
della presente legge, valutato in lire 1.773.400.000
per il 1978, si provvede con fondi stanziati al
cap. 1565 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'esercizio 1978.
All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti
articoli della presente legge, per l'anno 1979
e seguenti, le leggi di bilancio determinano ai
sensi dell'art.10 della L.R. 29 dicembre 1977,
n. 81, l'entità della spesa relativa, osservando
i limiti quantitativi del bilancio pluriennale.
NORME FINALI
ART. 18
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione
nel territorio regionale tutte le norme concernenti
l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio
che siano incompatibili con quanto previsto dalla
presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della
Regione Abruzzo. |
REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2000, N. 1 RIORDINO
DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTITUZIONE
DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE E DEI DIRITTI
SOCIALI DI CITTADINANZA.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto
1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di protezione
sociale, in conformità all'articolo 4 dello
Statuto e dei principi di sussidiarietà,
efficienza, economicità ed adeguatezza,
disciplina le funzioni in materia di servizi sociali
e, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59. e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, conferisce ai Comuni ed agli Enti locali
i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione
e di realizzazione della rete dei servizi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo
di cui al comma 1, per "servizi sociali"
si intendono tutte le attività relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere ed a superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e
da quello sanitario, nonché quelle assicurate
in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il sistema dei servizi sociali della Regione
è finalizzato a realizzare una rete di
protezione sociale, di opportunità e di
garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere
della comunità, al sostegno dei progetti
di vita delle persone e delle famiglie.
4. La Regione riconosce la particolare importanza
dell'attività dei soggetti del volontariato,
della cooperazione sociale e, comunque, di tutti
gli altri soggetti non lucrativi, nonché
delle reti anche informali di auto aiuto del singolo
e delle famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso
l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento
delle finalità stabilite dalla presente
legge.
5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti
privati che svolgono attività assistenziali,
anche a fini di lucro, in conformità alle
disposizioni nazionali e regionali vigenti in
materia.
6. Sono disciplinati dalla presente legge anche
il coordinamento e l'integrazione con il sistema
dei servizi sanitari e dei servizi educativi,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art.2 Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni sociali
i cittadini italiani residenti nella regione,
nonché gli stranieri, gli apolidi e le
persone occasionalmente o temporaneamente presenti
sul territorio regionale qualora si trovino in
condizioni di difficoltà tali da non consentire
l'intervento da parte dei servizi della Regione
o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in
base alla normativa vigente.
Art.3 Finalità e principi
1. Il sistema di assistenza sociale è finalizzato
a realizzare una rete di opportunità e
di garanzie orientate allo sviluppo umano ed al
benessere della comunità, al sostegno dei
progetti di vita delle persone e delle famiglie,
all'esercizio di una cittadinanza attiva, favorendo
al massimo la permanenza dei cittadini fragili
nel proprio ambiente di vita.
2. L'ordinamento dei servizi sociali si informa,
in via prioritaria, ai seguenti principi:
a) universalità degli interventi diretti
alle generalità della popolazione;
b) centralità dell'azione promozionale
volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli
e della comunità;
c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali
primarie, in primo luogo la famiglia, quale ambito
di relazioni significative per la crescita, lo
sviluppo e la cura della persona;
d) valorizzazione delle risorse promosse dalla
solidarietà sociale e dall'autorganizzazione
dei cittadini e delle loro forme associative.
Art.4 Funzioni sociali e diritti sociali di cittadinanza
1. La presente legge, nei termini previsti dallo
Statuto regionale e dal D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, che attribuisce alla Regione i compiti
di indirizzo e coordinamento in materia di funzioni
sociali, con particolare riferimento alla definizione
delle attività ed agli ambiti territoriali
di gestione dei servizi, nonché all'integrazione
degli stessi con le attività sanitarie,
disciplina:
a) le funzioni amministrative relative al settore
organico dei servizi sociali spettanti al Comune,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno
1990, n. 142, salvo quanto espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale e regionale
secondo le rispettive competenze;
b) le funzioni relative alla organizzazione ed
alla erogazione dei servizi trasferite al Comune
ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata
al Comune con legge dello Stato o della Regione
e le funzioni assistenziali spettanti alle Province.
2. In relazione a quanto previsto dalla legge
15 marzo 1997, n. 59, sul coordinamento delle
politiche sociali ambientali e territoriali, ai
fini di migliorare la qualità della cittadinanza
gli interventi di cui al comma 1 si coordinano
con le attività in materia di istruzione,
formazione e avviamento al lavoro, con le politiche
di pianificazione urbana ed ambientale, e comunque
con tutti gli interventi di programmazione socio-economica
regionali e locali.
3 Propedeutico al sistema di protezione sociale
è il godimento dei diritti sociali di cittadinanza;
agli effetti della presente legge si intendono
come diritti sociali di cittadinanza:
a) L'eguaglianza di opportunità, intese
come risorse, a condizioni sociali e stati di
bisogno differenti;
b) l'informazione e la consulenza al cittadino
sui percorsi assistenziali e sui servizi offerti
dalla rete di protezione sociale;
c) il rispetto della dignità della persona
con riferimento alle esigenze di riservatezza
delle informazioni che riguardano la sua condizione;
d) concrete opportunità per la costituzione
del nucleo familiare, ivi compreso la libertà
di procreazione consapevole e responsabile e i
diritti del nascituro secondo le disposizioni
delle leggi 405/ 1995 e 194/1978;
e) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni
in tempi compatibili con i bisogni;
f) la possibilità di fruire, nell'ambito
del sistema di protezione sociale, di più
percorsi assistenziali alternativi, favorendo
nella maniera più ampia la scelta del cittadino.
4. Per la conoscenza dei servizi e dei diritti
sociali di cittadinanza, gli Enti preposti alle
attività disciplinate dalla presente legge
provvedono ad azioni informative e promozionali
nei confronti dei cittadini, particolarmente per
coloro che si trovano in fasce di svantaggio sociale.
TITOLO II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.5 Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura
solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie
ed aree interessate dai processi di emarginazione
ed esclusione sociale, mediante azioni di supporto
integrative e/o sostitutive di funzioni proprie
della rete sociale primaria.
2. Gli interventi socio-assistenziali in particolare
comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi
di sostegno economico, i servizi per l'alloggio,
i servizi semi residenziali e residenziali, gli
interventi di accoglienza, sostegno e tutela sociale
dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap
e dei soggetti con disagio e svantaggio sociale.
3. Le attività ed i servizi di cui ai commi
precedenti sono realizzati:
a) attraverso una distribuzione in rete, che integra
i livelli di offerta da parte di istituzioni pubbliche
ed organizzazioni di utilità sociale, che
contribuiscono alle finalità della presente
legge;
b) la predisposizione di un progetto personalizzato
che contemperi prestazioni locali con emolumenti
economici erogati dallo Stato in percorsi assistenziali
integrati.
4. I Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni
della presente legge, sono tenuti all'erogazione
delle prestazioni assistenziali con criteri di
trasparenza ed equità, anche in relazione
a quanto stabilito dalla legge 241/1990. Il cittadino
a cui non viene data alcuna risposta assistenziale
può presentare esposto al Presidente della
Giunta Regionale, ricorso alla Prefettura, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica o
ricorso agli organi giurisdizionali dello Stato
preposti alla tutela dei diritti soggettivi.
Art.6 Interventi di diritto allo studio
1. Gli interventi di diritto allo studio hanno
lo scopo di facilitare la frequenza delle scuole
di ogni ordine e grado attraverso la rimozione
di cause economiche e ambientali, nonché
di integrare le attività scolastiche con
azioni promozionali nel campo educativo, del recupero
didattico, dell'orientamento professionale e dell'avviamento
al lavoro.
2. Per favorire il diritto allo studio la Regione,
per quanto di competenza, i Comuni e gli Organi
della scuola attivano tutti i collegamenti necessari
con gli interventi sociali e con le attività
sanitarie e socio-sanitarie di carattere medico,
psicologico e pedagogico.
3. Le prestazioni in materia, per quanto compatibili
con le indicazioni della presente legge, sono
disciplinate dalla legge regionale 13 gennaio
1975, n. 1, modificata ed integrata dalla legge
regionale 10 dicembre 1975, n. 46.
Art.7 Servizi domiciliari
1. I servizi domiciliari si configurano come sistema
coordinato di prestazioni socio-assistenziali,
socio-educativi e sanitarie finalizzate all'aiuto
alla persona, rese nell' ambiente di vita e di
lavoro.
2. Gli interventi domiciliari sono prioritariamente
effettuati a favore di persone che vivono in condizione
di dipendenza e di famiglie o nuclei di convivenza
che provvedono all'assistenza e alla cura di soggetti
non autosufficienti.
Art.8 Interventi di sostegno economico
1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti
a persone, famiglie e nuclei di convivenza sprovvisti
delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni
fondamentali della vita quotidiana e comprendono:
a) contributi economici continuativi;
b) contributi economici straordinari per situazioni
di emergenza individuale o familiare;
c) contributi per il diritto allo studio.
2. Attraverso apposite convenzioni con la FINMOLISE
e/o istituti di credito e sulla base di piani
di restituzione concordati, possono essere altresì
concesse anticipazioni e "prestiti d'onore"
senza interessi, in favore di famiglie, con o
senza figli, in gravi e temporanee difficoltà
finanziarie o che intendono provvedere ad interventi
straordinari per l'abitazione di cui al successivo
articolo 9.
3. I finanziamenti per le anticipazioni ed i prestiti
d'onore sono reperiti dagli stanziamenti previsti
nella presente legge e da altri stanziamenti derivati
da norme regionali e nazionali finalizzati all'orientamento
professionale ed all'occupazione.
4. Sono altresì disciplinate da apposite
direttive della Giunta Regionale i contributi
economici erogati per facilitare il rientro degli
emigranti.
Art.9 Servizi per l'alloggio
1. I Comuni, per far fronte a stati di bisogno
abitativo di soggetti cui siano accertate particolari
condizioni di disagio e svantaggio sociale con
riferimento all'età, alle condizioni di
salute, sociali ed economiche, all'esistenza di
reti familiari, provvedono:
a) ad interventi di manutenzione e di adeguamento
di alloggi;
b) alla concessione di contributi per l'installazione
di servizi ad uso domestico;
c) all'integrazione parziale o totale dei canoni
di locazione;
d) alla stipula di convenzioni anche tramite gli
Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) con soggetti
privati proprietari di immobili da destinare ad
abitazioni.
2. Secondo i criteri previsti dalla vigente normativa
possono essere costituite da più Enti (Comuni,
Comunità Montane, Istituti Autonomi Case
Popolari) "società miste" per
effettuare le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli alloggi e delle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali.
Art.10 Servizi residenziali
1. I servizi residenziali comprendono attività
assistenziali, parzialmente tutelari, di promozione
e socializzazione, dirette a persone con parziale
o totale dipendenza, per cicli diurni o a tempo
pieno. Detti servizi, in relazione alle caratteristiche
dell'utenza, possono integrare gli interventi
di assistenza domiciliare, essere luogo di cura,
socializzazione e di promozione culturale della
persona.
2. In relazione alle prestazioni offerte, alla
tipologia degli ospiti ed al personale addetto
alle attività assistenzia1i, i servizi
residenziali si classificano come segue:
a) Centro diurno
b) Comunità alloggio
c) Residenza socio-assistenziale
d) Residenza protetta
e) Residenza sanitaria assistenziale
3. I servizi di cui alle lettere d) e), unitamente
alle prestazioni sociali, offrono anche prestazioni
sanitarie tramite proprio personale o con personale
messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie,
attraverso specifiche intese con le stesse stipulate.
4. Le modalità di accesso degli ospiti
alle strutture residenziali, le tariffe dalle
stesse praticate, il concorso alla spesa da parte
degli ospiti, gli standards di personale, i requisiti
organizzativi, edilizi e tecnologici sono stabiliti
da apposita direttiva del Consiglio regionale
da emanarsi entro 120 giorni dalla data di approvazione
della presente legge.
5. La direttiva prevista al precedente comma provvede
anche a disciplinare la partecipazione degli ospiti
alla gestione sociale della struttura e ad applicare,
per quanto compatibili, i principi della carta
dei servizi sanitari di cui al DPCM 19 maggio
1995, ivi compresa la individuazione di indicatori
di umanizzazione e di miglioramento della qualità
assistenziale.
Art.11 Emergenza assistenziale
1. Sono definite prestazioni di "emergenza
assistenziale" le attività finalizzate
ad offrire sostegno domiciliare ed immediata accoglienza,
tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale,
a persone che per qualsiasi motivo ne abbiano
necessità. In particolare tali interventi
sono rivolti:
a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato
allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi
dell'art. 333 del Codice civile, nonché
della legge 184/1983;
b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni
di grave difficoltà sociale, ivi compreso
gli ex detenuti degli istituti penitenziari;
c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti,
violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti
di protezione abitativa.
2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale
sono ricomprese anche le azioni socio-assistenziali
che la legge 354/1975 demanda agli Enti locali,
a favore di detenuti ristretti negli Istituti
penitenziari del Molise e dei loro nuclei familiari.
Art.12 Tutela sociale dei minori e della famiglia
1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela
sociale in favore dei minori soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, a norma delle
leggi vigenti, per non-idoneità temporanea
della famiglia e per situazioni di abbandono materiale
e morale.
2. Gli interventi di tutela sociale dei minori,
qualora non siano già indicati da provvedimenti
giudiziari, consistono nell'appoggio personale
e nell'affido familiare e/o a strutture di accoglienza
per garantire al minore la protezione ed il sostentamento
quotidiano e vengono illustrati in apposito progetto
personalizzato alla cui redazione provvede il
personale di assistenza sociale dei Comuni, in
collaborazione con lo psicologo ed il personale
medico dell'Azienda Sanitaria, coinvolgendo nelle
scelte il minore stesso.
3. Sono ricompresi nelle prestazioni di tutela
sociale dei minori anche gli interventi di diritto
allo studio di cui al precedente articolo 6.
Art.13 Azioni per l'assistenza ai disabili
1. I Comuni, d'intesa con i servizi di recupero
e di riabilitazione delle Aziende Sanitarie Locali,
assicurano, in armonia con la legislazione vigente
in materia e nell'ambito degli interventi assistenziali
di cui ai precedenti articoli, attività
di sostegno e di appoggio familiare ai disabili
provvedendo a forme di integrazione tra attività
socio-assistenziali e sanitarie.
2. Il Piano sociale regionale indica, tra quelli
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli obiettivi prioritari di intervento nei confronti
dei disabili ed individua i settori dell'integrazione
sociale con particolare riferimento a:
a) inserimento scolastico e formazione professionale;
b) inserimento al lavoro, anche con forme protette
di mediazione economica e tecnica concretizzate
in interventi di "tutoraggio" per agevolare
l'addestramento professionale ed il collocamento
al lavoro;
c) mobilità sul territorio intesa, tra
l'altro, come possibilità di fruizione
dei mezzi pubblici o utilizzazione di forme di
trasporto agevolate.
3. I Comuni si attivano altresì per ogni
utile provvedimento finalizzato a garantire, nell'interesse
della persona disabile, la gestione delle risorse
finanziarie e patrimoniali della stessa.
TITOLO III - SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 14 Il Comune
1. Il Comune è titolare delle funzioni
in materia di assistenza sociale e concorre alla
formazione degli atti di programmazione regionale
in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria,
promuove l'attivazione ed il raccordo di tutte
le risorse pubbliche, private, del privato sociale,
del volontariato e di mutuo aiuto, per la realizzazione
di un sistema articolato e flessibile di
prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale
della "rete" di protezione sociale organizzata
ai sensi della presente legge in favore della
comunità.
2. Per raggiungere i fini indicati al precedente
comma, i Comuni provvedono alla gestione tecnica
ed amministrativa delle attività socio-assistenziali
dotandosi di apposita "struttura organizzativa"
e di personale qualificato con professionalità
adeguata, secondo le indicazioni della legge 142/1990
e del DLGS 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di proprie dotazioni organiche
e/o in attesa di costituirle, i Comuni provvedono
alla gestione tecnica delle attività socio-assistenziali,
utilizzando, tramite apposite intese-quadro disciplinate
dalla Giunta Regionale, il personale di servizio
sociale delle Aziende Sanitarie, di altri Enti
Pubblici e degli Enti di utilità sociale.
Allo scopo, possono essere previste anche apposite
intese con l'Università e la Scuola di
formazione del personale di assistenza sociale.
4. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000
abitanti e/o di Comuni montani, le attività
socio-assistenziali, per favorire una miglior
efficacia-efficienza e compatibilità di
spesa, sono gestite utilizzando le forme associative
tra i Comuni, di cui alla citata legge 142/ 1990.
5. Di norma, le forme associative sono realizzate
per ambiti territoriali definiti "distretti",
corrispondenti ai distretti sanitari o alle Comunità
Montane. Nel caso il distretto sanitario ricomprenda
più Comuni di quelli che intendono associarsi
per la gestione della materia sociale, possono
costituirsi. all'interno dello stesso distretto
sanitario. più "unità distrettuali
sociali".
Art. 15 La Regione
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli
obiettivi generali della programmazione e con
il concorso dei Comuni, delle Province, di altre
Istituzioni pubbliche, quali l'Università
e dei soggetti privati, adotta il Piano socio-assistenziale
regionale a carattere triennale, comprendente
piani annuali di attuazione.
2. La Regione provvede inoltre:
a) a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale
secondo le modalità previste all'articolo
27 della presente legge;
b) a verificare l'attuazione del Piano, da parte
dei soggetti pubblici e privati, con riferimento
agli obiettivi, alle priorità, allo stato
dei servizi, alla qualità degli interventi,
al sistema informativo, alla ricerca ed ai progetti
sperimentali;
c) a curare l'assistenza tecnica agli enti gestori
degli interventi di cui alla presente legge;
d) ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento
e linee guida, per esigenze di omogeneità
all'interno territorio regionale. Gli atti di
indirizzo e le linee guida sono particolarmente
utilizzate per la definizione degli assetti organizzativi
e di gestione della materia socio-assistenziale,
nonché per la definizione degli "ambiti
territoriali" ottimali alla gestione dei
servizi domiciliari e residenziali di carattere
socio-sanitario.
3. Per gli adempimenti indicati ai commi 1 e 2
la Regione provvede ad un riassetto dell'Assessorato
"Sanità e Sicurezza Sociale"
riorganizzando, in particolare, le competenze
sanitarie e socio-assistenziali in due aree di
attività: "Pianificazione ed interventi
socio-assistenziali" ed "Organizzazione
e programmazione socio-sanitaria".
Art. 16 La Provincia
1. Nelle materie di cui alla presente legge ed
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, la Provincia concorre alla
elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale
triennale.
2. Le attività in oggi gestite dalle Province
in materia di illegittimi, ciechi e sordomuti
sono trasferite con la presente legge ai Comuni
che provvedono, di norma, alla loro gestione in
maniera associata.
3. Le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni
e le Comunità Montane, promuovono forme
di assistenza tecnica e di collaborazione con
i medesimi Enti Locali, particolarmente per le
attività trasferite, provvedendo, se del
caso, al trasferimento o al comando del personale
addetto a tali attività ai Comuni, secondo
le procedure stabilite dalla normativa in materia
di pubblico impiego.
Art.17 Coordinamento e integrazione della attività
sociali con i servizi sanitari
1. L'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali
con le attività sanitarie si effettua in
maniera prevalente per gli interventi delle seguenti
aree:
a) "materno infantile", particolarmente
per la prevenzione, il consultorio familiare,
la medicina scolastica, lo sviluppo psico-fisico
del minore e dell'adolescente;
h) "handicap e salute mentale", particolarmente
per le azioni di recupero e integrazione sociale,
scolastica e lavorativa, ivi compreso il sostentamento
fisico, l'assistenza diurna e residenziale nei
confronti di coloro che richiedono misure di protezione
ambientale e la rimozione delle barriere architettoniche
e culturali;
c) "dipendenti da droghe, alcool o sostanze
psicotrope", per il recupero psico-fisico
e la disassuefazione dalla dipendenza, nonché
per le azioni di reinserimento e protezione sociale
indicate alla lettera b);
d) "anziani", per tutte le azioni atte
a rimuovere cause di disagio e di non autosufficienza,
anche economica, per favorire la permanenza nell'ambiente
di vita o, qualora il soggetto sia completamente
privo di autonomia e di supporti familiari, o
altri supporti agli stessi assimilati, provvedere
all'ospitalità in idonee strutture residenziali.
2. In termini di produttività, efficacia
e funzionalità, l'ambito territoriale ottimale
per effettuare l'integrazione socio-sanitaria
è il "distretto". Qualora i distretti
sanitari individuati dal Piano sanitario siano
territorialmente più estesi di quelli sociali,
possono confluire nel Distretto socio-sanitario
anche più unità distrettuali sociali
di cui al comma 4 del precedente articolo 13.
3. La Regione, nel riparto del Fondo Sociale,
incentiva i Comuni associati.
Art. 18 Modalità per l'attuazione della
gestione integrata socio-sanitaria
1. Le forme di gestione integrata in relazione
a quanto disciplinato dal DLGS 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dalla
legge 142/1990, possono effettuarsi:
a) tramite l'adozione di accordi di programma,
per gli interventi, individuati al precedente
articolo 16, tra i Comuni e le Aziende Sanitarie,
stabilendo procedure operative e protocolli assistenziali;
integrati, in cui sono definite per ciascun Ente
le prestazioni offerte e gli. oneri a proprio
carico, nonché le modalità di erogazione
della prestazione da parte delle diverse figure
professionali e la verifica congiunta sulla qualità
e sugli esiti. Nelle procedure e/o nel protocollo
assistenziale, deve essere individuato il responsabile
del procedimento;
b) con la costituzione di istituzioni o di società
miste di gestione tra Azienda Sanitaria e Comuni,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
di altra normativa nazionale e regionale in materia
societaria;
c) tramite delega delle attività socio-assistenziali
dai Comuni alle Aziende Sanitarie, con oneri a
carico dei Comuni, ivi compresi quelli relativi
al personale, e con specifica contabilizzazione
di tali attività da parte dell'Azienda
Sanitaria che assume la gestione delle attività
sociali dopo l'acquisizione delle disponibilità
finanziarie dai Comuni.
2. Tenuto conto del rilievo che le autonomie locali
hanno assunto con la legge 142/1990, ribadito
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ritenute
più funzionali e di garanzia per la salvaguardia
del profilo delle attività sociali le forme
di gestione socio-sanitaria indicate alle lettere
a) e b) del precedente comma.
Art.19 Enti ed organismi di utilità sociale
e soggetti privati
1. Ai sensi della normativa nazionale e della
presente legge, sono considerati Enti ed Organizzazioni
di utilità sociale che concorrono, previa
autorizzazione al funzionamento, a realizzare
la rete di protezione sociale, i seguenti organismi:
a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) enti morali;
c) fondazioni;
d) associazioni senza fini di lucro e Associazioni
di mutuo aiuto;
e) associazioni di volontariato;
f) cooperative sociali;
g) organizzazioni "no profit".
2. Purché autorizzati all'esercizio di
specifiche attività socio-assistenziali,
possono concorrere alla rete di protezione sociale
anche i soggetti privati a scopo di lucro.
3. I Comuni singoli o associati e le Comunità
Montane, per la realizzazione delle attività
e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare,
con gli Enti di cui al comma 1 e qualora ritenuto
opportuno anche con soggetti privati indicati
al comma 2, apposite convenzioni, accordi e contratti,
per prestazioni complesse, per singole prestazioni
ad in-tegrazione dell'attività pubblica
e per sperimentazioni.
Art. 20 Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
concorrono in via prioritaria, rispetto agli organismi
di utilità sociale, al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi previsti dalla
presente legge.
2. A tal fine, la Regione, ai sensi delle funzioni
delegate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9, in materia
di vigilanza e controllo di dette Istituzioni,
provvede a disciplinare intese-quadro con i Comuni
singoli o associati per la gestione di servizi
socio-assistenziali e sociosanitari.
3. Il Piano regionale triennale dei Servizi socio-assistenziali,
qualora sia richiesto dagli indirizzi programmatori
e di compatibilità della spesa, disciplina
le procedure per l'estinzione, l'assorbimento
e/o la concentrazione ed il raggruppamento delle
II.PP.AA.BB.
Art. 21 Autorizzazione e accreditamento delle
strutture e dei servizi socio-assistenziali
1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi
socio-assistenziali, gestiti da Enti e da organismi
di utilità sociale o da soggetti privati,
è rilasciata dal Comune in cui hanno sede
le attività. Nel caso le stesse siano realizzate
nel territorio di più Comuni, provvede
il Comune in cui è ubicata la sede legale
dell'organismo o del soggetto privato, sentiti
i Comuni interessati.
2. Per gli aspetti igienico-sanitari il Comune
si avvale dei competenti servizi dell'Azienda
Sanitaria.
3. L'accreditamento è procedura aggiuntiva
all'autorizzazione e consiste nel possesso di
requisiti superiori ai requisiti minimi richiesti
per l'autorizzazione, nonché nell'accettazione
dei principi di miglioramento continuo della qualità
assistenziale.
4. Per l'autorizzazione e l'accreditamento la
Regione provvede ad apposite Commissioni, composte
da professionalità sociali, esperti del
campo educativo e pedagogico, professionalità
mediche e dell'area psicologica, infermieristica
e della riabilitazione. Le Commissioni, per le
attività autorizzative, di verifica e controllo,
si avvalgono di appositi strumenti di valutazione.
Art. 22 Carta dei servizi sociali1. Al fine di
tutelare le posizioni soggettive .deg1i utenti
delle prestazioni offerte dalla rete integrata
dei servizi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta
lo schema generale di riferimento della "Carta
dei servizi sociali". Entro sei mesi dalla
pubblicazione del suddetto schema generale, ciascun
ente erogatore di servizi adotta una Carta dei
servizi sociali, dandone adeguata pubblicità
agli utenti.
2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche
i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità
di funzionamento, le procedure di reclamo per
la tutela degli utenti stessi e dei soggetti che
rappresentano i loro diritti.
TITOLO IV - STRUMENTI E MEZZI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 23 Piano triennale socio-assistenziale regionale
1. Il Piano triennale socio-assistenziale regionale
è lo strumento di programmazione e di governo
del sistema dei servizi e della rete di protezione
sociale. La Regione tramite il Piano provvede
a definire gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità
sociali, nonché i criteri di attuazione
degli interventi sociali e le modalità
di finanziamento.
2. Il Piano individua i principali fattori di
sviluppo e di rischio come elementi di orientamento
per gli interventi dei piani settoriali nelle
materie di competenza regionale.
3. Il Piano regionale è articolato in indirizzi
generali per l'organizzazione e la gestione delle
funzioni sociali, progetti obiettivo e azioni
programmatiche, con particolare riferimento a
sperimentazioni e innovazioni, sia nei modelli
gestionali che nell'introduzione di nuovi servizi.
4. Il Piano triennale è articolato in piani
annuali in cui si prevedono obiettivi e azioni
da portare a termine in tempi ravvicinati. Nel
Piano annuale, in relazione alle verifiche effettuate,
possono essere previsti aggiustamenti e integrazioni
al Piano triennale.
5. Il Piano triennale individua criteri ed indicatori
volti a favorire la promozione ed il controllo
dell'efficacia e della qualità degli interventi.
Art. 24 Osservatorio sociale regionale
1. E' istituito con il concorso dell'Università,
degli Enti pubblici, di Enti ed organizzazioni
di utilità sociale a cui è affidata
la rete dei servizi socio-assistenziali, nonché
di altri organismi di ricerca, istituzioni culturali
e sociali, un Osservatorio regionale dei fenomeni
sociali, per offrire dati quantitativi e qualitativi
sui problemi sociali della Regione.
2. L'Osservatorio provvede alla elaborazione di
indicatori sui bisogni della regione con particolare
riferimento alla povertà, ai problemi della
famiglia e dei minori, alla scolarità,
all'integrazione sociale dei portatori di handicap,
di patologie psichiatriche, all'emarginazione
ed al disagio sociale. Tali indicatori sono utilizzati
come base documentale e statistica per la costruzione
e la definizione del Piano socio-assistenziale.
3. Tenuto conto del rapporto tra bisogni e attività
della rete di protezione sociale, ivi compresa
la valutazione costi/benefici, l'Osservatorio
si avvale anche della collaborazione dei Comuni,
delle Comunità Montane e delle Province,
provvedendo, d'intesa con la Regione, ad attività
formative per gli operatori di tali Enti.
4. La Giunta Regionale, con specifico provvedimento,
provvede, entro 60 giorni dalla data di approvazione
della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio
dei fenomeni sociali indicando nel medesimo atto
anche le modalità di integrazione dello
stesso con strutture analoghe già funzionanti,
particolarmente con l'Osservatorio epidemiologico
e con il Sistema informativo sanitario, e affidando
compiti di coordinamento rispetto ad organismi
analoghi già esistenti.
Art.25 Compartecipazione al costo dei servizi
1. L'accesso alle prestazioni socio-assistenziali
è garantito a tutti i cittadini e/o ai
soggetti presenti sul territorio regionale secondo
quanto previsto all'articolo 2.
2. Può essere richiesto, in relazione al
reddito personale e familiare, a chi fruisce di
prestazioni socio-assistenziali un concorso ai
costi del servizio reso; per determinare l'ammontare
di tale concorso si tiene conto degli indicatori
di reddito contenuti nel "Rapporto della
Commissione d'indagine sulla povertà e
sull'emarginazione" di cui alla legge 22
novembre 1990, n. 354.
3. Il Piano triennale dei servizi socio-assistenziali
disciplina le modalità ed i criteri del
concorso finanziario al costo dei servizi. In
via transitoria, fino all'approvazione del Piano,
la Giunta Regionale, con riferimento agli indicatori
di cui al secondo comma dell'articolo 27, provvede
con apposito atto a fornire indicazioni ai Comuni
ed agli Enti che gestiscono prestazioni socio-assistenziali.
Art. 26 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sulle attività
e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
pubbliche, private accreditate o autorizzate,
è esercitata dal Sindaco del Comune in
cui si svolgono le prestazioni, che si avvale
per l'istruttoria tecnica di una Commissione di
verifica e revisione di qualità (VRQ),
costituita dalla Giunta Regionale secondo i principi
della revisione e del miglioramento continuo della
qualità.
2. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale,
è formata da 7 esperti nelle discipline
di "Servizio Sociale", "Organizzazione
e Personale", "Economia e finanza",
"Epidemiologia e Medicina Sociale",
"Cure infermieristiche e Riabilitazione".
La Segreteria della Commissione è affidata
a funzionari regionali.
3. Per analizzare e valutare le diverse realtà
locali, la Commissione può avvalersi, d'intesa
con gli Organi dell'Amministrazione e della Direzione,
anche del personale dei Comuni e delle Aziende
Sanitarie.
4. In caso di gravi o reiterate inadempienze il
Sindaco sospende il funzionamento dei servizi
e/o delle strutture; se le inadempienze sono a
carico di soggetti privati, anche "no profit",
il Sindaco, sentito il Distretto e d'intesa con
la Regione, quando trattasi di strutture accreditate,
può sospendere o revocare l'autorizzazione.
Unitamente alle procedure di sospensione delle
attività o di revoca delle autorizzazioni
al funzionamento, possono essere applicate anche
sanzioni economiche.
5. Qualora un Comune non provveda agli adempimenti
in materia di vigilanza e di controllo, secondo
le modalità stabilite al presente articolo,
i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione.
Art. 27 Fondo sociale regionale
1. Per il finanziamento delle attività
socio-assistenziali, in attesa della riforma del
sistema fiscale regionale, è costituito
un fondo regionale composto dai trasferimenti
finanziari dello Stato in materia di assistenza
sociale e diritto allo studio, già confluiti
nel "Fondo Comune" di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e alla legge
1 febbraio 1989, n. 40, successivamente disciplinato
dai commi 1/14 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. Tenuto conto che le attività socio-assistenziali
sono di competenza primaria dei Comuni, i finanziamenti
regionali hanno finalità sussidiaria, particolarmente
per la prima fase di applicazione della presente
legge, al fine di consentire ai Comuni, all'interno
dei propri bilanci, un riordino delle destinazioni
finanziarie in favore degli interventi sociali.
3. Per le attività socio-sanitarie i finanziamenti
regionali, provenienti dal fondo sanitario, si
integrano con gli stanziamenti previsti dalla
presente legge e con i fondi messi a disposizione
dai Comuni.
4. Il fondo sociale regionale è articolato
come segue:
a) una quota pari al 70% destinata ai Comuni singoli
o associati, in termini complementari ai loro
bilanci per la gestione delle attività
socio-assistenziali e di assistenza scolastica,
con particolare finalizzazione a minori, anziani,
disabili, soggetti a emarginazione e disagio sociale;
b) una quota pari al 20% per investimenti in conto
capitale relativi alla ristrutturazione ed alla
nuova edificazione di presidi residenziali a carattere
sociale (per raggiungimento degli standards),
nonché per l'ammodernamento e la ristrutturazione
delle sedi distrettuali di accesso alla rete di
protezione sociale;
c) una quota pari al 10% per interventi di formazione,
studio e ricerca, e per sperimentazioni innovative.
5. La ripartizione del fondo sociale avviene secondo
le modalità indicate al successivo articolo
28.
Art.28 Criteri di ripartizione e gestione del
Fondo sociale regionale
1. Il fondo sociale viene ripartito entro il 30
aprile dell'esercizio finanziario di competenza,
sulla base delle risultanze economiche e della
capacità di spesa dei Comuni singoli o
associati, desunta da pre-consuntivi inviati alla
Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ciascun
anno.
2. I criteri per la ripartizione del fondo relativo
alle attività di cui alla lettera a) del
precedente articolo 27 sono effettuati attraverso
quota capitaria "ponderata" per ciascun
abitante secondo i seguenti indicatori:
- indice di natalità;
- indice di mortalità;
- indice di vecchiaia;
- indice di nuzialità;
- indice ISTAT sui consumi del Comune;
3. Per il primo riparto del fondo la distribuzione
derivante dagli indicatori di cui al precedente
comma, si integra con una valutazione dell'offerta
di servizi e della capacità di spesa dei
Comuni. Per il biennio successivo, si procede,
se del caso, ad un riequilibrio delle assegnazioni
che consenta la prosecuzione delle attività
in essere, senza pregiudicare l'attivazione di
nuovi interventi nelle zone carenti.
4. Ai Comuni che provvedono alla gestione delle
attività socio-assistenziali su base associativa
distrettuale, è attribuito un incentivo
pari al 20% della somma complessiva dei finanziamenti
da destinarsi al singolo Comune.
5. La ripartizione delle quota di cui alla lettera
b), del precedente articolo 27, è effettuata
secondo i progetti di fattibilità presentati
dai Comuni alla Giunta Regionale; i finanziamenti
in conto capitale sono attribuiti per opere edilizie
in misura non superiore al 70% del costo complessivo
dell'opera. Ai progetti presentati da Comuni associati
e destinati alla popolazione dell'intero distretto,
detta aliquota viene incrementata del 10%.
6. I progetti per i finanziamenti in conto capitale
devono essere presentati alla Giunta Regionale
entro il 30 ottobre di ciascun anno.
7. I finanziamenti destinati a formazione, ricerca
e sperimentazione vengono "concertati"
dalla Giunta Regionale con i Comuni e l'Osservatorio
sociale entro il 31 gennaio di ciascun anno ed
erogati unitamente ai finanziamenti di cui al
comma 1.
8. In carenza del Piano triennale dei servizi
socio assistenziali, la Giunta Regionale, per
l'applicazione di quanto previsto ai precedenti
commi, provvede ad emanare direttive, atti amministrativi
e circolari.
Art. 29 Norma transitoria e abrogazione delle
leggi regionali preesistenti
1. In attesa dell'approvazione del primo Piano
triennale dei servizi socio-assistenziali, la
Giunta Regionale adotta "indirizzi per il
piano socio-assistenziale" finalizzati ad
orientare le attività dei Comuni, il primo
riparto dei finanziamenti e l'operatività
degli organismi che provvedono alla predisposizione
del Piano stesso.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
n. 14/1972; n. 22/1972; n. 1/1975.
3. Le leggi regionali che in maniera non difforme
regolano settori disciplinati dalla presente normativa
restano in vigore per quanto compatibili con il
modello organizzativo previsto dalla presente
legge e gli interventi in essere vengono ricondotti
alle attività socio-assistenziali e di
diritto allo studio di cui ai precedenti articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Art.30 Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Molise.
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