Primo giorno di scuola: 16 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025;
Altri ponti: 2 e 3 maggio;
Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell'infanzia).

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche;
1 novembre 2024: Tutti i Santi;
8 dicembre 2024: Immacolata concezione;
25 dicembre 2024: Natale;
26 dicembre 2024: Santo Stefano;
1 gennaio 2025: Capodanno;
6 gennaio 2025: Epifania;
20 aprile 2025: Pasqua;
21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile 2025: Festa della Liberazione;
1 maggio 2025: Festa del Lavoro;
2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;
Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 “NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”.



TITOLO I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Obiettivi)
La Regione Liguria con la presente legge disciplina le funzioni amministrative di assistenza scolastica, attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in modo da perseguire in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2, 33 e 34 della Costituzione e nell'art. 4 dello Statuto regionale le seguenti finalità:
a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinino il condizionamento precoce, l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, il disadattamento, l'emarginazione, il mancato proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo;
b) garanzia della prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione per l'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta;
d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle normali strutture scolastiche degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali per favorirne il recupero e la socializzazione.
La Regione promuove altresì il coordinamento a livello territoriale dei servizi per il diritto allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico e con gli interventi di edilizia scolastica valorizzando l'apporto degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore, statali e non statali.
Art. 2. (Interventi primari)
Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte dai Comuni, singoli e associati, secondo le seguenti tipologie:
a) trasporto o facilitazione di viaggio;
b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare ed assegnazione di libri di testo, anche a titolo di comodato, agli studenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore;
d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti e dei lavoratori studenti che frequentano scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico e per la prosecuzione degli studi di orientamento musicale;
e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;
f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali;
g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare il proseguimento degli studi per gli alunni capaci e meritevoli;
h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione del diritto allo studio.
Art. 3. (Interventi complementari)
I Comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare i seguenti interventi complementari:
a) sostegno alle attività intese a favorire l'adempimento scolastico ed il superamento di situazioni di ripetenza, scarso rendimento ed emarginazione;
b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti presso strutture residenziali;
c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie per il funzionamento delle mense scolastiche;
d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione a favore degli alunni e del personale di vigilanza per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico, in carenza di altre forme assicurative. Art. 4. (Attività della Regione)
Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata e
al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, la Regione dispone gli interventi di sua competenza sulla scorta dei dati rilevati dalla stessa e di quelli forniti dai Comuni, tenuto conto delle proposte dei consiglio scolastici distrettuali e provinciali, e promuove le opportuno forme di collaborazione.
A tale scopo la Regione:
a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio scolastici distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza alle esigenze dei Comuni e delle scuole dei criteri adottati dalla Regione e dai Comuni per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché per acquisire proposte e indicazioni ai fini della determinazione degli interventi regionali; b) mette a disposizione dei comuni, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, ogni utile elemento in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni di assistenza scolastica.

TITOLO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge nei confronti degli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e degli Istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori, salvo quelle concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, i convitti, le strutture residenziali, gli assegni di studio che vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi;
Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
I Comuni:
- decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione di servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola;
- assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica e nei limiti della disponibilità di bilancio;
- attuano la partecipazione con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento che disciplinano il decentramento e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica secondo le norme della presente legge, possono essere stipulate convenzioni su iniziativa dei Comuni o dei soggetti gestori delle scuole non statali.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, promuove e coordina la stipulazione e l'unificazione delle convenzioni.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una documentata relazione sulle attività svolte nell'anno scolastico precedente unitamente ad ogni altra informazione utile per la determinazione degli interventi. Art. 7. (Criteri per l'esercizio delle funzioni)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) i programmi degli interventi e la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti devono essere predisposti tenendo conto delle proposte formulate dai distretti scolastici a norma dell'art. 12 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine di realizzare, nel modo più economico possibile, interventi che assicurino agli studenti prestazioni uniformi su tutto il territorio distrettuale;
2) l'individuazione delle condizioni economiche degli alunni viene effettuata tenendo conto sia del reddito complessivo del nucleo familiare sia del numero dei componenti il nucleo stesso;
3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore efficienza, economicità ed uniformità di trattamento, può essere attuata attraverso intese o forme associative tra i Comuni, particolarmente per il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo, quando ad una stessa scuola affluiscono alunni provenienti da Comuni diversi; 4) gli interventi previsti dalla presente legge riguardanti gli alunni delle scuole e degli istituti non statali sono attuati con le rappresentanze delle componenti della comunità scolastica.
Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati viene presentata unitamente ad una relazione sugli interventi effettuati nell'anno scolastico precedente, entro la data indicata dai Comuni.

TITOLO III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEI COMUNI
Art. 9. (Trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha la sede la scuola frequentata, sempre che sussistano, o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola.
Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito e viene svolto direttamente dai Comuni o mediante concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi a favore degli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore provenienti da comuni diversi da quelli ove ha la sede la scuola frequentata, consistono in un concorso nelle spese di trasporto attribuendo la precedenza agli studenti che versano in condizioni economiche disagiate; gli interventi sono effettuati mediante le scuole. Art. 10. (Refezione e mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo è prestato anche a favore degli alunni che si trovano in condizioni di disagio per il rientro alla propria abitazione e che permangono nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola a tempo pieno, del doposcuola o di attività integrative; la refezione è gratuita è semigratuita in relazione alle condizioni economiche disagiate degli alunni.
A favore degli studenti delle scuole degli istituti di istruzione secondaria superiore è previsto il servizio di mensa o la corresponsione di un concorso nelle spese sostenute per i pasti dei singoli studenti che si trovino in difficoltà per il rientro nella propria abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici; gli studenti concorrono al costo del servizio con una quota determinata in base alle loro condizioni economiche.
I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni o mediante concessione di contributi alle scuole. Gli interventi possono essere svolti nell'ambito dei servizi esistenti nel territorio e sono attuati d'intesa con le scuole.
Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
A favore degli alunni della scuola materna sono attuati interventi per la fornitura di materiale didattico.
A tutti gli alunni delle scuole elementari sono assegnati, tramite le scuole, i libri di testo; per le classi che svolgono sperimentazione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute. A favore degli alunni della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore sono concessi contributi, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, per l'acquisto di libri di testo, da assegnare anche a titolo di comodato, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale e per attività di sperimentazione didattica, nel rispetto delle competenze dello Stato.
Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri o di altro materiale didattico per favorire l'espletamento dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente autorità scolastica, diretti al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, dei corsi di recupero scolastico per adulti e dei corsi di orientamento musicale. All'attuazione di tali interventi si può provvedere mediante assegnazione di contributi alle scuole o gli enti responsabili dei corsi.
Art. 12. (Convitti)
Sono concessi contributi per usufruire di posti in convitti annessi agli istituti scolastici agli alunni che, ai fini della frequenza scolastica, risiedono fuori famiglia e versano in condizioni economiche disagiate.
Le modalità concernenti l'effettuazione del servizio e l'ammissione allo stesso sono stabilite in apposito regolamento adottato dal Comune e approvato dalla Giunta regionale, nel quale deve essere tenuto conto delle condizioni economiche degli studenti al fine di determinare l'entità del concorso spese.
Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo complessivo della retta e della semiretta nonché il numero dei posti messi a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici, psichici e sensoriali)
Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali sono previsti, oltre agli interventi di cui agli articoli precedenti, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, atte a consentire l'apprendimento scolastico anche in raccordo con i servizi sociali e sanitari e con gli organi collegiali della scuola al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare competente, assegna le somme relative all'attuazione di tali interventi ai Comuni ove hanno sede le scuole in base ai programmi annuali presentati dai Comuni stessi.
L'attuazione degli interventi può avvenire tramite enti, associazioni non riconosciute ed organismi che operano nel settore. Art. 14. (Interventi per il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno)
Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo presso il complesso scolastico «Villaggio del Ragazzo» di S. Salvatore di Cogorno, sono svolte dai Comuni di residenza degli alunni stessi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di cui sopra trasmettono alla Giunta regionale le proposte tra loro concordate circa gli interventi di assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti il complesso indicato al comma precedente. La Giunta regionale, ripartisce i contributi tra i Comuni in relazione alle loro proposte, nei limiti del relativo stanziamento e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno scolastico precedente.
Art. 15. (Assegni di studio)
I Comuni concedono contributi in relazione alle richieste presentate, per la corresponsione di assegni di studio volti a soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi previsti negli articoli precedenti.
L'importo degli assegni di studio e le modalità per la loro attribuzione devono essere stabiliti tenendo conto di particolari situazioni economiche delle famiglie; l'assegno di studio è confermato finché permangono le condizioni per cui è stato concesso e può essere cumulato con altri benefici.

TITOLO IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 16. (Parametri per la ripartizione dei fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per gli interventi indicati all'art. 2 nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio sulla base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno scolastico precedente.
I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
1) per i servizi di trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo;
70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno; 20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla densità della popolazione;
10 per cento per i Comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni trasportati;
2) per i servizi di trasporto degli studenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica; 80 per cento in rapporto al numero degli studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno; 20 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti da Comuni classificati montani o depressi;
3) per i servizi di refezione per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo;
80 per cento in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
4) per i servizi mensa e di convitto annesso all'istituto per gli studenti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica; 90 per cento in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
10 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti dai Comuni classificati montani o depressi;
a) per l'attribuzione di assegni di studio:
80 per cento in rapporto al numero degli alunni richiedenti aventi diritto;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani o depressi in rapporto al numero degli alunni richiedenti aventi diritto;
6) per tutti gli altri tipi di intervento:
90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614 in rapporto alla popolazione residente.
I parametri indicati al presente articolo possono essere modificati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
La Regione può concedere contributi ai Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio di trasporto degli alunni.
I Comuni che intendono acquistare scuolabus devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- mancanza o incompatibilità oraria di idoneo servizio pubblico di trasporto;
- dispersione della popolazione scolastica nel territorio del Comune;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più Comuni.
Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature per le mense)
La Regione può concedere contributi ai Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto di attrezzature necessarie per le cucine e i refettori scolastici.
I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione dei comuni montani o depressi delle vigenti disposizioni di legge;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più comuni;
- istituzione di servizi sia in attuazione della scuola a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare il disagio degli alunni per il rientro alla propria abitazione in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto.
Art. 19. (Strutture residenziali)
La Regione può concedere contributi ai Comuni per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture residenziali, gestite da enti o presso privati a favore di alunni che, a causa della distanza o di obiettive condizioni di disagio per l'accesso alla scuola, si trovano nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.
I Comuni che intendono ottenere tali contributi devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione dei contributi tenendo conto delle condizioni economiche degli alunni.
Art. 20. (Assicurazione)
La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale di vigilanza delle scuole statali e non statali per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico, in carenza di altre forme assicurative.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi durante lo svolgimento delle attività suddette anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga attuato. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, sentita la Commissione consiliare competente, contributi per il finanziamento di dette convenzioni.
Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti a soddisfare particolari esigenze verificatesi su tutto il territorio regionale o su parte di esso in relazione alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti sentita la Commissione consiliare competente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
Art. 23. (Abrogazione leggi).
Sono abrogate le leggi regionali:
2 settembre 1974, n. 31;
31 gennaio 1977, n. 11;
18 agosto 1977, n. 34;
28 febbraio 1978, n. 15.
Sono inoltre abrogati:
gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto 1978, n. 54, nonché ogni altra norma mincompatibile con la presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1984, n.